Cosa fare in caso di sinistro?
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne immediato avviso alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, ai sensi dell'art. 1913 C.C., a mezzo raccomandata o PEC.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.
Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:
- conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al rimborso del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna. La Società si riserva la facoltà di ritirare i residui del sinistro ; non ottemperando alla richiesta della Società, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo;
- permettere ogni rilevazione o esame della cosa danneggiata;
- fornire la dimostrazione del valore delle cose danneggiate (fattura/ scontrino fiscale).
Esagerazione dolosa del danno
II Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o danneggiate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
Determinazione del danno
Il rimborso del danno viene eseguita separatamente per ogni occhiale assicurato in polizza, tenendo conto delle seguenti circostanze:
- se l’utente finale provvederà a riacquistare l’occhiale danneggiato o parti di esso presso l’esercizio commerciale di origine, come attestato dalla fattura/scontrino fiscale, l’importo rimborsato sarà pari al costo originario al netto dello scoperto del 15% con il minimo di € 20,00;
- se l’utente finale provvederà a riacquistare l’occhiale danneggiato o parti di esso presso un esercizio commerciale diverso da quello di origine, come attestato dalla fattura/scontrino fiscale, l’importo rimborsato sarà pari al costo originario al netto dello scoperto del 25% con il minimo di € 28,00.
Sono escluse dal rimborso le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti nonché eventuali maggiori spese.
Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed al rimborso del danno.
L'accertamento ed il rimborso del danno cosi effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
Il rimborso effettuato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Pagamento del rimborso
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento del rimborso entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre il caso previsto dall'Art 12c – Delimitazione dell’assicurazione.